


Soluzioni per Bar e Ristoranti

Come accennato, la decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato. Infatti, l’obbligo sussiste rispettivamente:
- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000;
- dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari.
Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il volume d’affari al 31.12.2018, emergente dal modello Iva 2019.
Dal punto di vista soggettivo, l’articolo 17 D.L. 119/2018 rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le ipotesi di esonero da questo adempimento, sulla base di due parametri:
- la tipologia di attività svoltadai soggetti passivi;
- il luogo di esercizio dell’attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d’Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.
Dal punto di vista procedurale, l’adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio:
- dei c.d. “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28/10/2016;
- o di nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.
Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.
In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmetterenuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.
Dal punto di vista sostanziale, a partire dallo 01/01/2020 tale obbligo – con riferimento all’invio telematico dei corrispettivi – è accompagnato dall’abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi, con la conseguente eliminazione della “semplificazione” di cui all’articolo 2 D.P.R. 696/1996, come ad esempio:
- quanto previsto dalla i), ossia le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- quanto previsto dalla oo), ossia le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni, tra le quali rientrano anche le cessioni all’interno dell’attività di e-commerce.
Di conseguenza per i soggetti esercenti tali attività, dall’1/7/2019 o dall’1/1/2020, le modalità di certificazione dell’operazione, salvi i casi di esonero, saranno:
- l’emissione della fattura in formato elettronico;
- l’emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalità telematica.
Tale conclusione comporta inevitabilmente un cambiamento dal punto di vista procedurale in capo a quei soggetti che, sino al 31/12/2019, hanno “certificato” l’operazione con la sola annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Di conseguenza, tradotto in termini pratici, in caso di corretta certificazione dell’operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000. In particolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997, “Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.
BONUS FISCALE
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Credito di imposta
per l’acquisto e adeguamento dei nuovi Registratori Telematici opera con riferimento alle relative spese sostenute nel 2019 e nel 2020.
Il credito di imposta è determinato nella somma pari al 50% della spesa sostenuta con osservazione di due limiti:
Valore massimo del credito di imposta Euro 250,00 nel caso di acquisto;
Valore massimo del credito di imposta euro 50,00 nel caso di adeguamento.
I limiti di cui sopra sono collegati all’acquisto/adeguamento di ciascun misuratore fiscale.

Si ricorda che il co. 6 quinquies dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 prevede limiti di spesa di stato per la concessione del contributo in trattativa nella misura:
Di euro 36,3 milioni per l’anno 2019;
Di euro 195,5 milioni per l’anno 2020.
Il provvedimento AE al punto 3 precisa che l’AE comunica mensilmente al MEF l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24 per segnalare il prossimo raggiungimento del limite di spesa di cui sopra.
Sembrerebbe che chi prima acquista meglio sta.


Corrispettivi telematici e Covid-19: il punto su sospensioni e proroghe

Corrispettivi telematici e Covid-19: il punto su sospensioni e proroghe
In un utile vademecum, l’Agenzia delle Entrate illustra tutte le sospensioni dei termini legati ai corrispettivi telematici disposti dai vari provvedimenti emanati in materia di emergenza da Covid-19 (Cura Italia e Decreto rilancio), suddivisi tra quelli di invio dei corrispettivi e le scadenze legate alle verificazioni periodiche da effettuare sul registratore telematico o di cassa, fornendo inoltre anche utili indicazioni per ridurre al minimo i disagi e alleggerire per quanto possibile le preoccupazioni degli esercenti e dei loro intermediari sugli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici.
Il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici:
- Proroga del termine della fase transitoria
Il decreto Rilancio differisce al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria per gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro.
Questi soggetti avranno tempo fino al 1° gennaio 2021 (in luogo del 30 giugno 2020) per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e successiva trasmissione telematica, date le condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare. Tali operatori economici potranno quindi ancora emettere scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri. - Proroga per la trasmissione dei corrispettivi a Sistema Tessera Sanitaria
Per gli esercenti che effettuano cessioni di medicinali e presidi medici o prestazioni sanitarie, l’obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata a Sistema Tessera Sanitaria mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi inizialmente prevista per il 1° luglio 2020, viene posticipata al 1° gennaio 2021. - Proroga della decorrenza della lotteria dei corrispettivi
Inizio della lotteria dei corrispettivi posticipato al 1° gennaio 2021 (in luogo del 1° luglio).
Il Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) ha disposto la sospensione dei termini di diversi adempimenti fiscali, e in merito ai corrispettivi telematici, la successiva circolare n. 8 del 3 aprile 2020 ha chiarito le diverse casistiche di sospensione.
- Invio delle chiusure giornaliere da registratore telematico
Considerate le eccezionali condizioni del periodo di emergenza Coronavirus, qualora vi siano problemi nel collegamento alla rete internet o malfunzionamenti nella connettività alla rete del registratore telematico, non risolvibili con un’appropriata attivazione dell’esercente, è possibile usufruire di una parziale sospensione del termine di invio dei corrispettivi giornalieri, ovvero per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, potrà essere completato entro il 30 giugno 2020. - Invio dei corrispettivi giornalieri da esercenti che continuano ad emettere scontrini e ricevute fiscali (fase transitoria)
Per gli esercenti non dotati di registratore telematico e che non utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” (i soggetti IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro che rientrano nella fase transitoria), viene prevista la sospensione della comunicazione dei corrispettivi giornalieri, che ordinariamente tali soggetti devono effettuare entro il mese successivo, al 30 giugno 2020.
Entro il 30 giugno 2020 dovranno pertanto completare l’invio dei corrispettivi giornalieri dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, collegandosi al portale “Fatture e Corrispettivi” con le proprie credenziali e selezionando il link “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)”.